E’ del 10 marzo 2020 il decreto del Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde“ pubblicato nel n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020. Tale decreto si applica al servizio di progettazione di una nuova aree verde o per la riqualificazione di area già esistente, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde (materiale vivaistico, impianti di irrigazione, prodotti fertilizzanti).
Diverse sono le novità inserite nel decreto che contribuiscono a far fare un nuovo passo avanti nella gestione professionale del verde pubblico in ambito nazionale mediante un approccio multidisciplinare, secondo quanto stabilito dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione .
In particolare il documento, nel paragrafo C, spiega che “per garantire l’approccio strategico di medio-lungo periodo, è essenziale che le stazioni appaltanti, in particolare le amministrazioni comunali, siano in possesso e applichino concretamente strumenti di gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubbico e il bilancio arboreo che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano”. Sempre nel paragrafo C si specifica che vanno evitati interventi sul territorio “qualitativamente scarsi e persino dannosi che compromettono lo stato di salute delle piante con conseguente aggravio di costi per la comunità. Va sottolineato che una corretta manutenzione e gestione, oltre a migliorare la qualità del verde, riduce la necessità di interventi di emergenza e previene possibili eventi pericolosi per le persone e le cose. A tal fine appare opportuno prevedere requisiti minimi di competenza posseduti dal personale che svolge il servizio e di formazione continuativa degli operatori che garanisca la qualità del servizio nel tempo.“
Le realizzazioni e le riqualificazioni di aree esistenti devono “considerare come fattore prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e integrarsi nell’infrastruttura verde urbana.“
Il paragrafo D indica che i team di progettazione preposti a gestire progetti di riqualificazione di aree verdi devono essere composti da staff multidisciplinari di professionisti esperti nel campo ambientale paesaggistico, naturalistico, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico. Per quanto riguarda l’aspetto delle competenze tecniche e professionali il decreto obbliga la scelta di personale competente con qualifiche professionali del settore e il possesso dell’attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo accreditato, ai sensi di quanto stabilito dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018.
Per quanto riguarda il rispetto della fauna “le attivita’ di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area.”
In riferimento agli interventi meccanici essi devono essere evitati ai danni delle specie vegetali presenti nell’area in oggetto, senza provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi come il taglio del prato; occorre disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l’esecuzione di tagli; occorre limitare gli interventi di potatura delle alerature per evitare l’alterazione della morfologia della chioma.
Nel paragrafo E per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo si specifica che “Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo in casi strettamente necessari. Tra gli interventi previsti: impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato; ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che possono creare problemi strutturali; adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire facile ingresso di patogeni; ridurre il rischio di rottura, nel caso di rami con difetti strutturali, contenere la crescita o ridurre la massa delle foglie; ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti. In particolare, l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. Per la potatura delle siepi e degli arbusti si deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la funzione delle specie presente che può essere estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna. Per questo tipo di interventi è necessario fornire “relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente necessario come indicato dal criterio”.
Il decreto parla anche dell’importanza della educazione ambientale come elemento essenziale per aumentare la sensibilità delle comunità verso la tutela del patrimonio arboreo e ambientale. “Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l’offerente si impegni ad eseguire attività educative rivolte alle scuole, di ogni ordine e grado del territorio. Tali attività possono riguardare progetti da svolgere presso le sedi scolastiche, istituzionali, associative e presso le aree verdi pubbliche oggetto dell’appalto.” Si prevede lo svolgimento di attività divulgative destinate la sensibilizzazione ambientale come visite guidate, almeno una volta la mese, presso le aree verdi di maggior interesse/fruizione aventi lo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio verde urbano ecc.. Per far questo si chiede una verifica del progetto di educazione ambientale con descrizione degli obiettivi educativi, delle modalità di svolgimento dello stesso, della fascia d’età a cui si rivolge. Gli argomenti devono riguardare le aree verdi, i giardini scolastici, la biodiversità. I progetti contengono un budget analico e una descrizione dettagliata del richiedente e dei partner.
Nel paragrafo F, per quanto riguarda il materiale florovivaistico da utilizzare nei progetti di nuove aree verdi o nella riqualificazione di aree già esistenti, il decreto specifica i vari criteri da rispettare e obbliga l’utilizzazione di “specie vegetali appartenenti alla flora italiana, coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, di stato e qualità tali da garantirne l’attecchimento e la sopravvivenza, coltivate con tecniche di difesa fitosanitaria integrata e con impianti d’irrigazione dotati di sistemi atti a ridurre i consumi idrici; prodotti fertilizzanti contenenti sostanze naturali e ammendanti compostati misti o verdi conformi al decreto legislativo n. 75/2010; impianti di irrigazione a ridotto consumo idrico.“
In questo decreto per la prima volta si vieta la capitozzatura, cimatura e potatura drastica degli alberi quale pratica deleteria e pericolosa soprattutto per la sicurezza pubblica e perchè rovina irrimediabilmente il patrimonio arboreo.
Fonte: Staff Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus