IL GIARDINIERE PROFESSIONISTA

È datata 6 Luglio 2016 la legge che vieta, di fatto, a chiunque di intervenire sul verde, sia in case private che in aree del settore della pubblica amministrazione, se non in possesso di una formazione professionale adeguata.
Si tratta della Legge 154 del 2016 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale” che, al punto b dell’art.12Esercizio dell’attività di manutenzione del verde”  dispone che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata “da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.”
Le Forze dell’Ordine, come ad esempio Carabinieri e Guardia di Finanza, potranno richiedere la regolare iscrizione all’Albo Giardinieri professionisti, a tutti i giardinieri trovati ad esercitare la professione sia in ambienti pubblici che in ambienti privati.
La normativa ha creato un grande dibattito dimostrando quanto sia difficile poter regolamentare il settore tant’è che, purtroppo, sono ancora troppi i giardinieri improvvisati e le aziende di giardinaggio non adeguate che non sono in grado di comprendere tutti gli aspetti, naturalistici, agronomici, storici, paesaggistici che il patrimonio del verde pubblico presenta.

Il 22 febbraio 2018 è stato raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni che, oltre a regolamentare i nuovi corsi per il rilascio dell’attestato necessario all’esercizio dell’attività di Manutentore del verde, definisce i titoli di studio, i titoli professionalizzanti, gli attestati e le certificazioni delle competenze apprese, oltre alle attività svolta nel settore che consentono l’esonero parziale o totale della frequenza dei corsi.
I contenuti dell’Accordo riguardano la definizione dell’attività di Manutenzione del verde (in base a classificazioni e descrittori utilizzati nell’ambito del Quadro Nazionale delle qualificazioni Regionali QNQR) e della relativa figura professionale in base a determinati standard professionali e formativi.
L’Accordo definisce il Manutentore del verde quale figura in grado di:
-allestire, sistemare e manutenere/curare aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati
-curare la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie
-gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”
-applicare la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore
-recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature
-fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
L’accordo individua inoltre gli standard professionali in relazione a due ambiti di competenza:
-Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
-Costruire aree verdi, parchi e giardini
Ogni competenza è a sua volta articolata in abilità e conoscenze.
La legge demanda alle Regioni la regolamentazione degli albi dei giardinieri professionisti.
La delibera di giunta regionale 444/2018 (EMILIA ROMAGNA) attualizzando l’articolo 12 della legge 154/2016, ha individuato i requisiti formativi per esercitare e regolare l’attività di manutentore del verde.